19.01.04

- Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.2003

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per la concessione di aree per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento. Determinazioni.

La trascrizione della registrazione di tutti gli interventi, è allegata in calce al presente atto.

In apertura della seduta il Presidente giustifica l'assenza del Consigliere Pignataro D. ed invita ad un minuto di raccoglimento per le vittime di Nassirja.

Di seguito il Presidente nomina all'ufficio di scrutatore i Consiglieri Ciavarella A. e Cricenti R., pone in discussione il punto 1) all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore allo "Sviluppo Economico - Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.", Avv. Raffaele SANSONETTI che, dopo aver salutato l'Assemblea, riferisce sulla regolamentazione all'uopo predisposta.

L’art. 9, comma 5, della legge 18 marzo 1968, n. 337, impone l’adozione dell’apposito Regolamento inteso a disciplinare le modalità di concessione delle aree comunali, private e demaniali idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, dei circhi equestri e di ogni altra attività similare;

Inoltre, l’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza “T.U.L.P.S.”, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, prevede che l’Autorità di Pubblica Sicurezza può concedere la licenza di pubblico spettacolo esclusivamente dopo aver verificato, mediante un apposito organismo tecnico-consultivo, la solidità e sicurezza dei luoghi ove detta attività sarà esercitata.
In tale contesto normativo è stato emanato il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 che, ai fini dell’applicazione del precitato art. 80 del “T.U.L.P.S.”, n. 773/31, ha snellito gli adempimenti in capo alle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sottraendo alla loro competenza gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la cui verifica tecnica sarà sostituita da una “asseverata”, a firma di un professionista iscritto nell’Albo degli Ingegneri/Architetti o nell’Albo dei Geometri.

Per le motivazioni innanzi indicate e considerata la necessità di approvare le modalità, le condizioni nonché i criteri per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa e quindi concessione delle aree per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, si è delegato il Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa, circa la predisposizione sia del presente atto d’indirizzo, che è in capo all’Organo di governo dell’Ente, e sia della predisposizione dei necessari atti amministrativi e regolamentari, dando atto che la regolamentazione all’uopo predisposta è stata preceduta dalla relazione tecnica che di seguito si riporta:

IL FUNZIONARIO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, nel considerare “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile, ha previsto alcuni obblighi in capo all’Autorità di Pubblica Sicurezza che è delegata al rilascio della prevista licenza e/o autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività;

CHE dette autorizzazioni, ai sensi dell’art. 9 della precitata legge n. 337/68, vengono rilasciate in aree preventivamente individuate dall’Amministrazione comunale;

CHE ai fini dell’utilizzo di dette aree è necessario che il Comune, con apposito Regolamento, disciplini:
- le caratteristiche degli insediamenti;
- la consistenza dei parchi di divertimento;
- le procedure nonché i criteri di attribuzione delle aree e relativi inserimenti;
- determinazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo;
- le modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione da allegare;
- criteri per la determinazione della “graduatoria di anzianità”;
- le prescrizioni da osservare in caso di intervenuta autorizzazione;
- le sanzioni ed i relativi provvedimenti disciplinari.

CHE in tale contesto è necessario considerare la normativa recata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, quale regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza “T.U.L.P.S.”, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

RILEVATO che questa Pubblica Amministrazione, in ossequio alla normativa innanzi citata, deve stabilire tutte le norme per la concessione di aree per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.

DATO ATTO che nella riunione del 9 Ottobre c.a. ed al fine di acquisire un preliminare parere in detta materia si è provveduto a convocare, in apposita “Conferenza di Servizio”, le Organizzazioni di Categoria e segnatamente: AGIS-ANESV, ANSVA, A.I.L.-FAILS, SNAV e SNISV-CISL, sottoponendo all’esame preventivo delle stesse il precitato Regolamento Comunale che, unanimente condiviso in detta “Conferenza di Servizio”, è stato allegato, sub “A”, agli atti della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la regolamentazione all’uopo predisposta ha lo scopo di disciplinare, in modo compiuto, l’intera materia, assicurando, altresì ed ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la semplificazione dell’azione di questa P.A., in modo da ridurre i tempi di risposta per ogni singola procedura, nonché la trasparenza e la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti portatori di interessi legittimi.

Per tutto quanto precede,

P R O P O N E

1. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato Regolamento sub “A”, contenente le “Norme procedimentali per la concessione di aree per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento”.

2. DI SUBORDINARE l’entrata in vigore della nuova disciplina all’esecutività del presente provvedimento e conseguente affissione del Regolamento sub “A” all’Albo Pretorio e relativo deposito presso la Segreteria Comunale per un periodo di giorni dieci consecutivi, con obbligo di renderlo noto alla Cittadinanza con apposito Avviso da affiggere nei consueti luoghi pubblici.
Noicàttaro, addì 16 ottobre 2003
Il Funzionario Responsabile
Dott. Oscar RUBINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore allo "Sviluppo Economico - Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.", Avv. Raffaele SANSONETTI;

RITENUTA meritevole di approvazione la “proposta tecnica”, dinanzi riportata, sottoscritta dal Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa comunale;

VISTO che la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 27/11/2003 ha concordato di rinviare la decisione in Consiglio Comunale;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.;

VISTO il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento di attuazione del “T.U.L.P.S.” n. 773/31;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337;

VISTO il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

VISTA la Circolare Prefettizia prot. 10100/A.S.E.C. del 14 settembre 2001;

VISTO l’atto di Giunta comunale del 26 giugno 1997, n. 530;

VISTO l’atto di Giunta comunale del 26 marzo 1999, n. 146;

VISTO l’atto di Giunta comunale del 27 giugno 2001, n. 118;

VISTO il “T.U.EE.LL.”, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 42, comma 2, lettera a);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la regolarità della documentazione in atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa comunale;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente e pertanto non soggetto a visto di regolarità contabile che attesti, giusta art. 151, comma 4, del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa;

CON VOTI FAVOREVOLI 12, contrari 3 (Latrofa V.A., Cricenti e Pignataro R.), su 15 Consiglieri presenti e votanti (esito accertato dal Presidente, confermato dagli scrutatori e riconosciuto dal Consiglio),

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato Regolamento sub “A” contenente le “Norme procedimentali per la concessione di aree per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento”.

2. DI SUBORDINARE l’entrata in vigore della nuova disciplina all’esecutività del presente provvedimento e conseguente affissione del Regolamento sub “A” all’Albo Pretorio e relativo deposito presso la Segreteria Comunale per un periodo di giorni dieci consecutivi, con obbligo di renderlo noto alla Cittadinanza con apposito Avviso da affiggere nei consueti luoghi pubblici.

3. DI FARE OBBLIGO alla competente Struttura Operativa comunale di trasmettere, in adempimento della Circolare prot. 10100/A.S.E.C. del 14 settembre 2001 e per opportuna conoscenza, il presente provvedimento alla Prefettura di Bari.

Scritto da Dott. Oscar Rubino il 20:20 | Comments (58)

16.01.04

- ORDINANZA n. 85/REG. GEN.

OGGETTO:
DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2004, DELL'ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, MERCATI RIONALI, MERCATI SETTIMANALI, SALE ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI “BARBIERE - PARRUCCHIERE - ESTETISTA”.

Il Sindaco

VISTO l’art. 54, lett. d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che riserva alla esclusiva competenza comunale le funzioni amministrative in tema di fissazione degli orari di apertura e chiusura degli Esercizi Commerciali, Pubblici Esercizi e Servizi Pubblici;

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114, recante la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, al Titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

RITENUTO di dover applicare le norme sugli orari a tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, l'attività al pubblico, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare gli orari, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

DATO ATTO che al fine di acquisire un parere consultivo in detta materia, si è provveduto a convocare e quindi informare, in apposita riunione, i Rappresentanti delle diverse Associazioni di Categoria, operanti su questo territorio comunale, che, in segno di condivisione della regolamentazione all’uopo predisposta, hanno espresso il loro parere favorevole;

VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la legge Regione Puglia 24 luglio 2001, n. 18;

VISTA la legge Regione Puglia 1° agosto 2003, n. 11;

VISTA la legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735, disciplinante l’attività di “Barbiere, di Parrucchiere per Uomo e Donna e mestieri affini”;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n, 1, disciplinante l’attività di “Estetista”;

VISTE le Ordinanze Sindacali 2 dicembre 1996, n. 68, 10 giugno 1997, n. 45 e 11 febbraio 1998, n. 20;

RILEVATO che il Funzionario-Responsabile della competente Struttura Operativa, denominata “Sviluppo Economico - Attività Economiche e Produttive - Polizia Amministrativa - Pubblica Sicurezza - S.U.A.P.”, ha espresso, sulla presente disciplina, il proprio “parere favorevole”;

Tutto ciò premesso,

D I S C I P L I N A,

per l’anno 2004 e nella maniera di seguito indicata, l’orario di apertura e di chiusura da osservarsi dagli Esercizi Commerciali, Pubblici Esercizi, Mercati Rionali, Mercati Settimanali e Sale esercenti l’attività di “Barbiere”, di “Parrucchiere per Uomo e Donna” e di “Estetista”;

A U T O R I Z Z A
la “deroga” agli orari di apertura e chiusura che, previsti dalle Ordinanze Sindacali innanzi citate, attengono agli “Esercizi Commerciali”, “Pubblici Esercizi”, “Mercati Rionali”, “Mercato Settimanale” nonché alle Sale esercenti l’attività di “Barbiere”, di “Parrucchiere per Uomo e Donna” e di “Estetista”;

O R D I N A

ai Titolari delle attività sopraindicate, site su questo territorio comunale, l’osservanza della disciplina nonchè articolazione degli orari di seguito indicati:

SETTORI: “ALIMENTARE” - “NON ALIMENTARE”
Tutti coloro che esercitano la vendita al dettaglio a qualsiasi titolo, compresi i venditori su aree pubbliche sia itineranti che a posto fisso, nel rispetto del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono tenuti ad osservare le norme di seguito disciplinate.
Sono esclusi, dalla presente disciplina, i titolari di imprese agricole che alienano i propri prodotti nei limiti disciplinati dalla legge 9 Febbraio 1963, n. 59 e dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 228.
I limiti giornalieri di apertura al pubblico delle attività di vendita al dettaglio sono stabiliti, per il settore alimentare e non alimentare, nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per tutti giorni della settimana, non superando, giusta art. 18, comma 2, della legge regionale n. 11/2003, le dodici ore giornaliere di apertura. Ciascun esercente stabilisce, nei limiti di detto arco temporale, l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio Esercizio commerciale, con obbligo di esporre, in luogo ben visibile ed in modo tale che sia leggibile, un cartello che indichi il disposto orario di apertura e di chiusura.
Per le attività di vendita al dettaglio svolte nei mercati settimanali e rionali, il limite giornaliero degli orari di vendita è fissato dalle ore 7.00 alle ore 13.30, mentre per i mercati festivi e prefestivi di frutta secca l’orario di vendita è fissato dalle ore 16,00 alle ore 22,00 per le giornate prefestive e dalle ore 7,00 alle ore 13,30 per le giornate festive.
I Titolari di Esercizi commerciali e di altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa devono osservare la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, con facoltà di deroga di cui al successivo punto 3.
Nei casi di più di due festività consecutive, gli Esercizi del Settore Alimentare devono garantire, nella seconda festività, l'apertura giornnaliera al pubblico.


1. ORARIO GIORNALIERO:
- nei periodi: dal 29 marzo al 18 Aprile, dal 5 al 15 Luglio e dal 30 Agosto al 3 Settembre 2004 l’orario di chiusura serale è protratto di un’ora;
- per il giorno 16 Luglio 2004 l’orario di chiusura serale è protratto sino a fine “FIERA”;
- nei giorni 17, 18 e 19 Luglio 2004 l’orario di chiusura serale è protratto sino a fine “Festa del Carmine”;
- nei giorni 4, 5 e 6 Settembre 2004 l’orario di chiusura serale è protratto sino a fine “Festa di San Rocco”.

2. CHIUSURA INFRASETTIMANALE:
La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa e può essere articolata in maniera diversificata, purchè resa nota al pubblico in via preventiva e mediante l’esposizione di cartelli leggibili, esposti in luoghi ben visibili.

3. GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE:
In deroga alla prevista chiusura domenicale e festiva, si autorizza l’apertura giornaliera per tutte le festività ricadenti nel mese di dicembre 2004, nonchè nelle seguenti quattro festività:
- 4 GENNAIO 2004;
- 6 GENNAIO 2004;
- 12 APRILE 2004;
- 2 MAGGIO 2004;
- 5 DICEMBRE 2004;
- 8 DICEMBRE 2004;
- 12 DICEMBRE 2004;
- 19 DICEMBRE 2004;
- 25 DICEMBRE 2004;
- 26 DICEMBRE 2004;
- 2 E 6 GENNAIO 2005 - qualora non sia stata ancora adottata l’Ordinanza anno 2005 -.

Giusta accordo intervenuto con i Rappresentanti delle diverse Associazioni di Categoria, operanti su questo territorio comunale, si autorizza l’apertura giornaliera per le seguenti ed ulteriori festività anno 2004:
- 18 LUGLIO 2004;
- 29 AGOSTO 2004 - SAGRA DELL’UVA NOJANA - (O ALTERNATIVAMENTE IL 26 SETTEMBRE 2004);
- 5 SETTEMBRE 2004;
- 1 NOVEMBRE 2004;

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
Non sono soggetti all’osservanza degli orari di vendita e del riposo settimanale/festivo innanzi disciplinati, le seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio-agricoltura, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le predette attività di vendita siano svolte, previa documentata comunicazione, in maniera esclusiva o prevalente.


5. ATTIVITÀ PARTICOLARI:
In deroga a quanto in precedenza stabilito e ad ulteriore specificazione di quanto disposto al precedente punto 4, negli impianti di distribuzione carburanti, nelle rivendite di giornali e riviste, nelle farmacie e nelle rivendite di generi di monopolio, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati - esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione - è consentita durante i turni e gli orari di apertura di dette attività.

6. EVENTI PARTICOLARI:
Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative, sagre o feste di carattere “Rionale” [promosse o organizzate in ambiti urbani (vie o piazze ben definite) al fine di rivitalizzarli, riqualificarli e promuoverli] possono essere autorizzate, previa valutazione dei programmi e della loro valenza economico-sociale, protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli Esercizi Commerciali e Pubblici Esercizi ubicati in detti ambiti.
Analoghe facoltà possono essere concesse in occasione di iniziative direttamente promosse dall’Amministrazione Comunale, intese alla riqualificazione ambientale e sociale del territorio e soprattutto del “Centro Storico” (come nel caso delle “giornate ecologiche”, “estate nojana” ed altre iniziative di manifestazione popolare).

PUBBLICI ESERCIZI:
RISTORANTE - BAR - PIZZERIA - TAVOLA CALDA - PANINOTECA

7. ORARIO GIORNALIERO:
Si autorizza, nella notte del 9 Aprile 2004 - Venerdì Santo -, in deroga all’orario in vigore presso ciascun Esercizio Pubblico, l’orario continuato fino alle ore 5.00 del Sabato 10 Aprile 2004, con l’avvertenza che durante il predetto orario continuato notturno e segnatamente dalle ore 23.00 alle ore 5.00 è vietata la vendita di bevande di asporto di qualsiasi gradazione nonché la somministrazione di bevande superalcooliche. E’ comunque vietato, nel periodo di protrazione dell’orario, l’esercizio di giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.
Si autorizza la protrazione dell’orario di chiusura serale:
- per il giorno 16 Luglio 2004 sino a fine “FIERA”;
- per i giorni dal 17 al 19 Luglio e dal 4 al 6 Settembre 2004 sino a fine “FESTA”, fermo restando che dalle ore 23.00 è comunque vietata sia la vendita di bevande di asporto di qualsiasi gradazione che la somministrazione di bevande superalcooliche, nonché l’esercizio di giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.

8. CHIUSURA INFRASETTIMANALE:
- si sospende, nei periodi: dal 29 Marzo al 18 Aprile e dal 12 Luglio al 12 Settembre 2004, il relativo riposo settimanale;
- si sospende nel periodo: dal 13 Dicembre 2004 al 9 Gennaio 2005 il relativo riposo settimanale.

9. TURNI DI FERIE:
Al fine di assicurare all’utenza, specialmente nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, Il periodo di “chiusura per ferie” di ciascun Esercizio Pubblico deve tenere conto del contesto territoriale in cui è ubicato e, pertanto, detto periodo deve essere programmato e concordato con l’Associazione di Categoria, avendo cura di acquisire il preventivo “Nulla-Osta” della Struttura Operativa comunale “Sviluppo Economico - Attività Economiche e Produttive - Polizia Amministrativa - Pubblica Sicurezza - S.U.A.P.”. Gli esercenti, inoltre, devono rendere noto al pubblico, con anticipo di almeno venti giorni, il proprio periodo di “chiusura per ferie”, mediante l’esposizione di cartelli leggibili, esposti in luoghi ben visibili.

“MERCATI RIONALI”

10. GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE:
In deroga alla prevista chiusura domenicale e festiva, si autorizza l’apertura antimeridiana per le festività ricadenti nel mese di dicembre 2004, nonchè nelle seguenti quattro festività:
- 4 GENNAIO 2004;
- 6 GENNAIO 2004;
- 12 APRILE 2004;
- 2 MAGGIO 2004;
- 5 DICEMBRE 2004;
- 8 DICEMBRE 2004;
- 12 DICEMBRE 2004;
- 19 DICEMBRE 2004;
- 25 DICEMBRE 2004;
- 26 DICEMBRE 2004;
- 2 E 6 GENNAIO 2005 - qualora non sia stata ancora adottata l’Ordinanza anno 2005 -.
Giusta accordo intervenuto con i Rappresentanti delle diverse Associazioni di Categoria, operanti su questo territorio comunale, si autorizza l’apertura antimeridiana per le seguenti ed ulteriori festività anno 2004:
- 18 LUGLIO 2004;
- 29 AGOSTO 2004 - SAGRA DELL’UVA NOJANA - (O ALTERNATIVAMENTE IL 26 SETTEMBRE 2004);
- 5 SETTEMBRE 2004;
- 1 NOVEMBRE 2004;

“MERCATO SETTIMANALE”

11. SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE:
Il mercato settimanale previsto per Mercoledì 2 Giugno 2004 e Mercoledì 8 Dicembre 2004, poiché ricadenti in giornata festiva, sono anticipati, rispettivamente, al Martedì 1° Giugno 2004 e Martedì 7 Dicembre 2004, giusta articolo 11, del Regolamento di commercio su aree pubbliche, approvato con atto Consiliare n. 53/1996.

“MERCATI FESTIVI E PREFESTIVI”

12. ORARIO GIORNALIERO:
Limitatamente ai posteggi di frutta secca, già istituiti con atto Consiliare n. 53/96, si autorizza, ai sensi dell’articolo 18 della legge Regionale n. 18/2001, la vendita di detti prodotti nei giorni festivi e prefestivi, rispettivamente dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

“SALE ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI “BARBIERE” - “PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA”- “ESTETISTA”

13. ORARIO GIORNALIERO, GIORNATE DOMENICALI, FESTIVE E RIPOSI SETTIMANALI:
In deroga all’Ordinanza Sindacale 11 febbraio 1998, n. 20, si autorizza, quale facoltà a discrezione degli Esercenti l’attività di “Barbiere”, di “Parrucchiere per Uomo e Donna” e di “Estetista”, l’apertura in via continuativa dalle ore 7,30 alle ore 20,30 nei giorni 19, 20, 26 e 27 Dicembre 2004 nonchè 2 e 3 Gennaio 2005, qualora non sia stata ancora adottata l’Ordinanza anno 2005.

“NORME TRANSITORIE E FINALI”
La presente Ordinanza sostituisce, relativamente a quanto disciplinato, ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività Economiche e Produttive sopra indicate;
A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative ed i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti in detta materia, fatto salvo il deferimento all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato;
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si fa rinvio alle vigenti disposizioni Statali, Regionali e Comunali;

D I S P O N E
- che la presente Ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio comunale sino alla data del 31 Dicembre 2004;
- che il presente provvedimento sia notificato alle Organizzazioni dei consumatori, delle imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti, operanti su questo territorio comunale;
- di trasmettere, con valore di notifica, copia del presente provvedimento, per accertamenti, controllo, vigilanza e per il seguito di rispettiva competenza, in favore:
- del Comando Stazione Carabinieri di Noicàttaro;
- del locale Comando di Polizia Municipale.

Si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei termini disciplinati dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre, entro centoventi giorni dalla data di notificazione, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Le locali Associazioni “Ascom”, “Federcommercio”, “Confesercenti” e “Confartigianato”, unitamente alle Camere Sindacali sono invitate, quale servizio in favore della Categoria di appartenenza, a voler provvedere alla diffusione della presente “Ordinanza Sindacale”.
Manda il presente provvedimento all’Ufficio comunale competente per la conseguente notifica sia agli Organi di Polizia che alle locali Associazioni di Categoria.

Dalla Residenza Comunale, addì 29 dicembre 2003

Il Sindaco
Prof. Giovanni Parisi

Scritto da Dott. Oscar Rubino il 16:30 | Comments (1157)

14.01.04

- Delibera n. 150 del 03 dicembre 2003

OGGETTO:
Atto di indirizzo in materia di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari”. Determinazioni.

L’Assessore allo "Sviluppo Economico - Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.", Avv. Raffaele SANSONETTI, riferisce sull’argomento all’o.d.g. e relaziona quanto segue:
- l’articolo 115 del “T.U.L.P.S.”, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, subordinava l’apertura e la conduzione di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari” al rilascio della Licenza da parte del Questore;

- il Decreto Legislativo 31 maggio 1998, n. 112, e segnatamente articolo 163, comma 2, lettera b), ha trasferito alle esclusive competenze dei Comuni le funzioni, i compiti nonché i controlli in materia di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari”, così come definite dall’articolo 205 del Regolamento di esecuzione del “T.U.L.P.S.”, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- il successivo art. 116, sempre del “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.-”, stabiliva, inoltre, che il Questore, sentito il Consiglio Provinciale dell’economia corporativa, ora Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - C.C.I.A.A. territorialmente competente -, a norma del D.Lgs. Lgt. n. 314/44, poteva subordinare il rilascio delle licenze in parola alla prestazione di una “cauzione”;
- essendo, pertanto, la precitata “cauzione” una mera facoltà e non un obbligo, ci si è posta la problematica, atteso, anche, il trasferimento di competenza ai Comuni, se continuare a valersi o meno della previsione del “deposito cauzionale” contenuta nel suddetto articolo 116 o se la stessa, alla luce delle disposizioni legislative intervenute nel tempo, sia da ritenerla superata e quindi non più necessaria;
- acclarata, pertanto, la necessità di dirimere la questione, assumendo una decisione in materia, anche in virtù delle problematiche sorte a seguito del trasferimento di diversi fascicoli attinenti la materia de qua dalla Questura di Bari all’Ente Comune di Noicàttaro, si è delegato il Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa, circa la predisposizione del presente atto di indirizzo, che è in capo all’Organo di governo dell’Ente, con il quale si provvede a disciplinare, in modo compiuto, sia le attività già in itinere e sia quelle che saranno attivate, dando atto che la disciplina all’uopo predisposta è stata preceduta dalla relazione tecnica che di seguito si riporta:

IL FUNZIONARIO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 maggio 1998, n. 112, recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, entra nel vivo la costruzione del cosiddetto “federalismo amministrativo”, le cui linee fondamentali sono state individuate dalla legge n. 59 del 1997.
Il D.Lgs. n. 112/98 ha, infatti, attuato un ampio conferimento di funzioni a favore delle Autonomie regionali e locali, interessando diversi settori della Pubblica Amministrazione, fra cui anche la “Polizia Amministrativa”.
Per quest’ultima funzione, il legislatore, recependo gli indirizzi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha, per la prima volta, definito gli ambiti della “Polizia Amministrativa” e della “Polizia di Sicurezza” ed ha trasferito a Regioni, Province e Comuni numerose funzioni, ancorché a detto trasferimento di competenze non ha fatto seguito, in applicazione dell’articolo 7, comma 2, del precitato D.Lgs. n. 112/98, il trasferimento delle risorse umane e finanziarie per gestire il disposto trasferimento che si doveva concretizzare e, quindi, attuare mediante:
- l’individuazione dei beni e delle strutture da trasferire;
- la definizione dei contingenti di personale, distinti per qualifica e profilo professionale necessari per l’esercizio delle funzioni da trasferire;
- l’individuazione delle risorse erariali da devolvere agli Enti destinatari delle funzioni conferite, in modo tale da garantire la congrua copertura degli oneri sopportati per far fronte a tali attività.
Si tratta, com’è noto, di un processo che prende avvio dalla legge n. 59 del 1997 che attribuisce al Governo la delega ad attuare un ampio trasferimento di funzioni dal centro e cioè dallo Stato alle Autonomie Locali e quindi Regioni, Province e Comuni - artt. 1 e 11 -, ma anche a semplificare e delegificare la disciplina di numerosi procedimenti amministrativi - art. 20 -.
Il legislatore, infatti, ha inteso attuare il conferimento di tutte le funzioni non espressamente riservate allo Stato comprese quelle di organizzazione, programmazione, vigilanza, polizia amministrativa, i compiti strumentali connessi, nonché l’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti ad esse relativi.
Nell’ambito di detto conferimento, assume particolare rilevanza il trasferimento delle funzioni autorizzatorie che, previste dall’articolo 115 del “T.U.L.P.S.”, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, erano esercitate dal Questore. Si tratta di un campo di applicazione estremamente delicato che riguarda essenzialmente il trasferimento alle competenze comunali delle attività di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari”, ad esclusione del recupero crediti, pubblici incanti e pubbliche relazioni, agenzie matrimoniali e relazioni personali che restano di competenza del Questore.
Pertanto, in detta materia:

VISTO il Decreto Legislativo 13 luglio 1994, n. 480, concernente la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.-”, che trasforma alcune violazioni di natura penale in illeciti amministrativi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1995, n. 303, con il quale si dispone l’abolizione della tassa di concessione governativa relativa alle attività di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari”;

CONSIDERATO, altresì, che l’esercizio dell’attività di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari”, nell’ottica della semplificazione amministrativa, disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, non è più soggetta al rilascio di apposita licenza, bensì alla presentazione di apposita “Denuncia di Inizio Attività - D.I.A. -” il cui procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione, giusta art. 19 della citata legge n. 241 del 1990, così come modificato dalla legge 24.12.1993, n. 537;

VISTO il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, recante il: “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”;

RILEVATO che l’art. 116 del “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.-”, nel prevedere la possibilità, per il soggetto pubblico competente al rilascio, di richiedere una “cauzione”, indica la stessa come facoltativa e non già obbligatoria e, inoltre, la subordina ad un atto amministrativo denominato “Licenza” oggi non più esistente;

CONSIDERATO che tale ulteriore adempimento costituisce un aggravio del procedimento e, inoltre, un onere per il privato operatore, dando atto, altresì, che, a seguito dell’intervenuta abolizione delle tasse di concessione governativa, non corrisponde più un sostanziale interesse pubblico a mantenere in vigore tale “deposito cauzionale”;

RILEVATO, quindi, che la “cauzione” di cui sopra non appare più conforme al nuovo quadro normativo che disciplina la materia delle “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari”;

RITENUTO, pertanto, di non subordinare l’esercizio dell’attività in parola alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero o di una fideiussione bancaria o assicurativa, in quanto sono venute meno le condizioni per le quali il Questore, ora il Comune, poteva subordinare l’attività suddetta all’indicato deposito;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto di indirizzo ha lo scopo di disciplinare, in modo compiuto, l’intera materia, assicurando, altresì, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la semplificazione dell’azione di questa P.A., in modo da ridurre i tempi di risposta per ogni singola procedura, nonché la trasparenza e la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti portatori di interessi legittimi.
Tutto ciò premesso,

P R O P O N E

1. DI NON SUBORDINARE l’apertura nonché la conduzione di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari”, ex articolo 115 del “T.U.L.P.S.”, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero o fideiussione bancaria o assicurativa, ritenendo tale adempimento non più conforme al nuovo quadro normativo che ha caducato le condizioni per le quali il Questore, ora il Comune, poteva subordinare l’attività suddetta all’indicato deposito.

2. DI SUBORDINARE, a norma dell’art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla legge 24.12.1993, n. 537, l’esercizio dell’attività di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari” alla presentazione di apposita Denuncia d'Inizio Attività - D.I.A - che, in distribuzione presso la Struttura Operativa comunale di “Front-Office” dello “Sportello Unico per le Attività Produttive - S.U.A.P. -”, tiene conto delle notizie utili ed in particolare degli estremi dei provvedimenti autorizzativi ovvero atti di assenso comunque denominati circa il rispetto dei regolamenti vigenti nelle diverse normative di settore.

3. DI AUTORIZZARE Il Dirigente/Responsabile della competente Struttura Operativa comunale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di regolare e completa Denuncia d'Inizio Attività - D.I.A -, ad emettere un provvedimento di accoglimento o rigetto della medesima. In caso d’inerzia o qualora non sia stato comunicato il provvedimento di diniego, la prevista Denuncia, decorso il termine precedentemente indicato, si intende accolta e, quindi, valida a conseguire gli scopi voluti dall’interessato, fermo restando quanto disciplinato e disposto dall’articolo 21 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, circa la non conformazione dell’attività in presenza di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

4. DI DISCIPLINARE, secondo le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, circa la riservatezza dei dati (privacy), il diritto d’accesso agli atti e documenti attinenti l’istruttoria della pratica.
Noicàttaro, addì,

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott. Oscar RUBINO

L A GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore allo "Sviluppo Economico - Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.", Avv. Raffaele SANSONETTI;

RITENUTA meritevole di approvazione la “proposta tecnica”, dinanzi riportata, sottoscritta dal Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa comunale;

ACCERTATO che il Decreto Legislativo 31 maggio 1998, n. 112, e segnatamente articolo 163, comma 2, lettera b), ha trasferito alle esclusive competenze dei Comuni le funzioni, i compiti amministrativi nonché i controlli in materia di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari”, così come definite dall’articolo 205 del Regolamento di esecuzione del “T.U.L.P.S.”, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;

VISTO il “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.-”, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO il “Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.-”, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO il Decreto Legislativo 13 luglio 1994, n. 480;

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1995, n. 303;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il D.P.C.M. 12 settembre 2000, concernente il trasferimento agli Enti
Locali di varie funzioni di “Polizia Amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa comunale;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente e pertanto non soggetto a visto di regolarità contabile che attesti, giusta art. 151, comma 4, del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa;

ACCERTATA la regolarità della documentazione in atti;

A VOTI UNANIMI, resi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

1. DI NON SUBORDINARE l’apertura nonché la conduzione di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari”, ex articolo 115 del “T.U.L.P.S.”, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero o fideiussione bancaria o assicurativa, ritenendo tale adempimento non più conforme al nuovo quadro normativo che ha caducato le condizioni per le quali il Questore, ora il Comune, poteva subordinare l’attività suddetta all’indicato deposito;

2. DI SUBORDINARE, a norma dell’art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla legge 24.12.1993, n. 537, l’esercizio dell’attività di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari” alla presentazione di apposita Denuncia d'Inizio Attività - D.I.A - che, in distribuzione presso la Struttura Operativa comunale di “Front-Office” dello “Sportello Unico per le Attività Produttive - S.U.A.P. -”, tiene conto delle notizie utili ed in particolare degli estremi dei provvedimenti autorizzativi ovvero atti di assenso comunque denominati circa il rispetto dei regolamenti vigenti nelle diverse normative di settore.

3. DI AUTORIZZARE Il Dirigente/Responsabile della competente Struttura Operativa comunale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di regolare e completa Denuncia d'Inizio Attività - D.I.A -, ad emettere un provvedimento di accoglimento o rigetto della medesima. In caso d’inerzia o qualora non sia stato comunicato il provvedimento di diniego, la prevista Denuncia, decorso il termine precedentemente indicato, si intende accolta e, quindi, valida a conseguire gli scopi voluti dall’interessato, fermo restando quanto disciplinato e disposto dall’articolo 21 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, circa la non conformazione dell’attività in presenza di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

4. DI DISCIPLINARE, secondo le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, circa la riservatezza dei dati (privacy), il diritto d’accesso agli atti e documenti attinenti l’istruttoria della pratica.

5. DI SUBORDINARE l’entrata in vigore delle disciplinate disposizioni all’esecutività del presente provvedimento e conseguente affissione dello stesso all’Albo Pretorio e relativo deposito presso la Segreteria Comunale per un periodo di giorni dieci consecutivi, con obbligo di renderlo noto alla Cittadinanza con apposito Avviso da affiggere nei consueti luoghi pubblici.

6. DI INFORMARE, per il tramite della competente Struttura Operativa comunale, i titolari di “Agenzie Pubbliche” o “Uffici Pubblici d’affari” dell’intervenuta abolizione del deposito cauzionale infruttifero o fideiussione bancaria o assicurativa, per l’esercizio della dichiarata attività.

7. DI FARE OBBLIGO alla competente Struttura Operativa comunale di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento alla Questura di Bari, per quanto riterrà necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L A GIUNTA COMUNALE
successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito,
A VOTI UNANIMI, resi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A
1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Scritto da Dott. Oscar Rubino il 18:07 | Comments (1256)

13.01.04

- ORDINANZA n. 84/REG. GEN.

OGGETTO:
DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2004, DELL'ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA NONCHÉ TURNI FESTIVI E PREFESTIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE.

Il Sindaco

VISTO l’art. 54, lett. d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che riserva alla esclusiva competenza comunale le funzioni amministrative in tema di fissazione degli orari di apertura e chiusura degli Esercizi Commerciali, Pubblici Esercizi e Servizi Pubblici;

RITENUTO di dover applicare le norme sugli orari a tutti coloro che esercitano l’attività presso gli impianti stradali di distribuzione automatica di carburante, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare gli orari, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

DATO ATTO che al fine di acquisire un parere consultivo in detta materia, si è provveduto a convocare e quindi informare, in apposita riunione, i Gestori degli impianti stradali ubicati su questo territorio comunale che, in segno di condivisione della regolamentazione all’uopo predisposta, hanno espresso il loro parere favorevole;

VISTA la legge Regionale 23 maggio 1980, n. 49, modificata ed integrata con successive leggi Regionali 30 maggio 1985, n. 50 e 20 aprile1990, n. 13;

VISTO il Decreto Regionale 18 ottobre 1984, n. 534, che nel determinare l'orario di apertura degli impianti stradali di distribuzione automatica di carburante, disciplina, altresì, sia il riposo infrasettimanale e sia le turnazioni Feriali e Festive;

VISTA la nota della Regione Puglia del 1° giugno 1980, prot. n. 38/7638/1- C;

VISTA la Circolare della Regione Puglia del 1° dicembre 1984, prot. n. 38/3091;

VISTO il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, modificato ed integrato dal D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346, recante: “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

RILEVATO che il Funzionario-Responsabile della competente Struttura Operativa, denominata “Sviluppo Economico - Attività Economiche e Produttive - Polizia Amministrativa - Pubblica Sicurezza - S.U.A.P.”, ha espresso, sulla presente disciplina, il proprio “parere favorevole”;

Tutto ciò premesso,

D I S C I P L I N A,

per l’anno 2004 e nella maniera di seguito indicata, l’orario di apertura e di chiusura nonché i turni Festivi e Prefestivi, da osservarsi dai Gestori degli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso autotrazione;

O R D I N A,

ai Gestori degli impianti stradali di carburante, ubicati su questo territorio comunale, l’osservanza dell’orario di apertura e di chiusura, nonché il rispetto dei turni di riposo Festivi e Prefestivi di seguito indicati:

1. L’orario di apertura e di chiusura degli impianti stradali sono così disciplinati:
dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 - PERIODO INVERNALE -
- antimeridiano: dalle ore 7.00 - alle ore 12.30;
- pomeridiano: dalle ore 15.00 - alle ore 19.00.
dal 1° aprile al 30 settembre 2004 - PERIODO ESTIVO -
- antimeridiano: dalle ore 7.00 - alle ore 12.30;
- pomeridiano: dalle ore 15.30 - alle ore 20.00.
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004 - PERIODO INVERNALE -
- antimeridiano: dalle ore 7.00 - alle ore 12.30;
- pomeridiano: dalle ore 15.00 - alle ore 19.00.

2. Relativamente all’anno 2004, vengono costituiti, tra i diversi impianti stradali ubicati su questo territorio comunale, ivi considerando la capacità e la consistenza degli stessi, i seguenti turni di apertura Domenicale e Festiva infrasettimanale:
- TURNO "A" - ESSO - VIA OBERDAN
- TURNO "B" - AGIP - S.P. NOICÀTTARO-TORRE A MARE
- TURNO "B" - Q8 - VIA CADORNA
- TURNO "C" - ERG PETROLI - CORSO ROMA
- TURNO "C" - Q8 - S.P. NOICÀTTARO-TORRE A MARE
- TURNO "D" - AGIP - VIA OBERDAN

3. Con decorrenza 1° gennaio 2004, i Gestori degli impianti stradali osserveranno, come da turnazione innanzi disciplinata, l’apertura Domenicale e Festiva infrasettimanale indicata nel seguente prospetto riepilogativo:
TURNAZIONE PER L’APERTURA NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI:

(Omissis...)

4. Il riposo infrasettimanale feriale, di mezza giornata, è fissato per il Sabato pomeriggio. Pertanto, al fine di consentire l’esplicazione del servizio in favore dell’utenza, il 50% degli impianti stradali osserveranno, secondo la turnazione di seguito indicata, l’apertura pomeridiana del Sabato:
- TURNAZIONE PER L’APERTURA POMERIDIANA DEL SABATO -:

(Omissis...)

5. È fatto obbligo, ai Gestori degli impianti stradali di carburante, ubicati su questo territorio comunale, di osservare le seguenti norme e prescrizioni:

A. nelle giornate Domenicali e Festive infrasettimanali deve rimanere aperto un numero di impianti, pari al 25% dei punti esistenti, che osserverà il normale orario di apertura. Gli impianti che effettueranno i turni di apertura Domenicale, con esclusione di quelli Festivi infrasettimanali, dovranno sospendere l’attività nella giornata del Lunedì o, se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo;

B. è fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile ed in modo tale che sia leggibile, un cartello che indichi l'orario di apertura e di chiusura dell’impianto. Con le modalità innanzi indicate, i Gestori degli impianti chiusi per turni Domenicali o Festivi hanno l'obbligo, altresì, di esporre un cartello indicante il più vicino impianto stradale che effettua l'apertura Domenicale o Festiva - articolo 23 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49 -;

C. è consentito, anche nelle ore in cui gli impianti stradali sono chiusi, il rifornimento mediante autocisterne - articolo 25 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49 -;

D. le colonnine self-service devono restare aperte ininterrottamente, a condizione che, nelle ore di chiusura dell’impianto, funzionino senza alcuna forma di assistenza da parte del personale addetto. L'inosservanza a tale obbligo, oltre all’applicazione della relativa sanzione amministrativa, implicherà la revoca del diritto all’apertura ininterrotta e l’assoggettamento delle colonnine self-service all’osservanza dell’orario di apertura e di chiusura fissato per l'impianto - articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49 -.

La presente Ordinanza sostituisce, relativamente a quanto disciplinato, ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e di chiusura nonché per turni festivi e prefestivi afferenti gli impianti di distribuzione carburante;
A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative ed i provvedimenti previsti dall'articolo 30 della legge Regionale 23 maggio 1980, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo il deferimento all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato;
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si fa rinvio alle vigenti disposizioni Statali, Regionali e Comunali;

D I S P O N E
- che la presente Ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio comunale sino alla data del 31 Dicembre 2004;
- che il presente provvedimento sia notificato ai Gestori degli impianti stradali di carburante, ubicati su questo territorio comunale;
- di trasmettere, con valore di notifica, copia del presente provvedimento, per accertamenti, controllo, vigilanza e per il seguito di rispettiva competenza, in favore:
- del Comando Stazione Carabinieri di Noicàttaro;
- del locale Comando di Polizia Municipale.

Si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei termini disciplinati dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre, entro centoventi giorni dalla data di notificazione, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Manda il presente provvedimento all’Ufficio comunale competente per la conseguente notifica agli Organi di Polizia locale.

Dalla Residenza Comunale, addì 29 dicembre 2003

Il Sindaco Prof. Giovanni Parisi

Scritto da Dott. Oscar Rubino il 11:02 | Comments (3752)