04.04.04

- VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 06/02/2004

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE CONTENENTE IL “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI”. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaquattro, addì sei del mese di febbraio alle ore 16.40, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale legalmente convocato in seduta ordinaria pubblica di 1^ convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor BOCCUZZI Felice il Consiglio Comunale.
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Sono presenti gli Assessori Esterni: TORTELLI Tommaso, MADIO Angelo, SOZIO Giuseppe, SANSONETTI Raffaele.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Maria MANCINI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente pone in esame il punto 2) all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore Avv. Raffaele SANSONETTI delegato del ramo Attività Produttive il quale, mentre si appresta a leggere la relazione viene interrotto dal Consigliere Anelli D. che suggerisce di darla per letta essendo stata depositata agli atti in Consiglio.
Il Consigliere Pignataro D. dopo aver precisato che nel precedente atto è stata rettificata l'attribuzione di un intervento inserito nel verbale n.27 del 29/9/2003, erroneamente dato al Consigliere Anelli D. anziché a lui, si riferisce alla mancata attenzione di taluni Consiglieri. Ritenendo tale atto un atteggiamento di scortesia, dichiara che non interverrà più nella discussione consiliare fino a quando, chi si è reso responsabile, non avrà chiesto scusa.
Il Consigliere Latrofa V.A., Capo Gruppo di F.I., ritenendo la problematica in esame importante, chiede all'Assessore Sansonetti che relazioni e che il Funzionario proponente dia, dopo, eventuali delucidazioni.
Il Consigliere Anelli D., Capo Gruppo Misto, fa notare che il suo precedente intervento voleva essere una proposta da porre in votazione. Alla luce della richiesta di Latrofa V.A. concorda che si dia lettura della relazione.
Il Presidente evidenzia che se su una proposta non vi sono obiezioni si ritiene, implicitamente, accolta. Ciò premesso, invita l'Assessore Sansonetti a relazionare.
L'Assessore Sansonetti relaziona dando lettura della proposta deliberativa in atti.
Il Consigliere Latrofa V.A. ringrazia il Funzionario proponente per il lavoro posto in essere, che regolamenta un settore che era trascurato e domanda come mai il problema lo si pone all'attenzione solo oggi. Forse perché oggi sono maturi i tempi o forse perchè vi sono scadenze di legge? Tra i riferimenti che il Funzionario ha evidenziato vi è quello del P.R.G.. E' necessario che il P.R.G. diventi esecutivo perché il piano di cui trattasi possa essere attuato?. Ancora: nella relazione del Funzionario si dice che il piano dei carburanti viene fatto dalla Regione. Non sarebbe il caso di attendere che il piano della Regione diventi esecutivo? Tra l'altro, allo stato attuale, le due stazioni di servizio che potevano creare problemi sono state spostate dal centro abitato.

Il Funzionario Dott. Oscar Rubino.

"Relativamente al primo punto di domanda circa i tempi in cui è stato adottato e quindi posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il provvedimento devo evidenziare che, essendo un provvedimento che l'amministrazione Comunale ha assegnato tra gli obiettivi, come obiettivo anno 2003 all'ufficio, alla Polizia Amministrativa e quindi all'ufficio che io rappresento, l'ufficio coerentemente con le normative vigenti si è preoccupato di venire fuori dall'adozione di questo piano, che tra l'altro risale al decreto legislativo 32 del '98. Quindi già dal '98 noi dovevamo procedere a un'eventuale revisione di quella che era tutta la normativa pre-vigente esistente in atti.
Tuttavia con l'andar dei tempo poi ci sono state delle modifiche regionali che sono intervenute, tipo la legge regionale 13, la 20 che ha modificato la 13. Poi l'intervento sostitutivo, per cui anche le Regioni hanno detto che siccome si doveva adempiere in ossequio al decreto legislativo 32, e tiene conto che la normativa che abbiamo fatto, anche se è vero che tu dici che dopo ci dovrebbe essere comunque il piano della rete distributiva regionale che dovrebbe essere approvata, si dice già da tanto che deve essere approvato, ma non è stato ancora approvato, tuttavia noi avevamo l'esigenza di disciplinare le norme del procedimento amministrativo in tema di distribuzione carburante, quindi necessariamente dovevamo intervenire. Inoltre c'era, il discorso della commissione che si doveva nominare; i collaudi che si dovevano fare.Verificare se gli impianti esistenti erano compatibili con le diverse disposizioni di legge poste a tutela della loro ubicazione.
Nel frattempo mentre l'ufficio operava e, mentre poi lo stesso provvedimento è venuto in questa sede consiliare si sono concretizzati e quindi definiti, tra l'altro, due trasferimenti. Erano trasferimenti che sicuramente l'apposita commissione incaricata di verificare la compatibilità degli impianti esistenti, avrebbe definito non compatibile atteso l'ubicazione che essi avevano, quindi diciamo che già il 50% della strada l'abbiamo fatta. Inoltre bisognava incaricare determinati uffici di verificare poi nel tempo, e quindi tanto è vero che lo si dice poi nel regolamento, di verificare la compatibilità degli altri impianti esistenti. Quindi torno a dire era comunque un provvedimento che andava fatto in virtù dei decreto legislativo 32. Inoltre una volta disciplinato il procedimento, nel momento in cui verrà fuori la nuova normativa regionale, quindi la nuova rete distributiva regionale, in quella sede se i punti vendita di distribuzione automatica carburanti su Noicàttaro, oggi attualmente previsti sei e interamente coperti saranno ampliati, avremo già disciplinato il procedimento per poter attivare le nuove aperture, perché la legge regionale, torno a dire, interverrà solamente sul fatto di comprimere, o allargare la rete esistente. C’è tutta una diatriba perché si vogliono comprimere in virtù di diminuire i costi di gestione da parte delle compagnie petrolifere.
Detto questo poi per quanto riguarda invece le interazioni col P.R.G., le stesse secondo me non hanno motivo di esistere, in quanto le zone che stanno sono quelle zone che effettivamente abbiamo già visto.Tra l'altro questo lavoro è stato preceduto da una Conferenza di servizio con l'Ufficio Tecnico e con la Polizia Municipale, in cui abbiamo verificato tra l'altro che le zone qui messe sono esattamente quelle poi tra l'altro ribadite a più riprese nella stessa legge regionale.
Torno a dire comunque che là dove ci dovesse essere per assurdo la non coincidenza all’indomani del P.R.G. vorrà dire che quella zona sarà semplicemente modificata o rettificata.
Penso di aver risposto anche all'ultima domanda, perché ho visto che c'era il piano della regione quindi il piano della regione torno a dire appena verrà fuori vedremo se confermerà gli impianti esistenti su Noicàttaro o ne amplierà il numero".
Il Consigliere Latrofa V.A., considerato che il Funzionario e la conferenza dei servizi hanno curato la problematica di cui trattasi, dall'inizio alla fine, senza che i Consiglieri fossero mai stati coinvolti, si interroga sul perché oggi il Consiglio debba assumersi la responsabilità di votare un provvedimento sul quale non lo ha mai visto partecipe. Il Consigliere, così è chiamato solo a prendere atto di un lavoro che il funzionario aveva quale suo obiettivo per l'anno 2003.
Nel prosieguo dell'intervento il Consigliere Latrofa V.A. si pone un altro interrogativo e cioè quello del trasferimento di due stazioni di servizio dal centro abitato. La regolamentazione che si vuole approvare oggi non la si poteva portare alcuni mesi prima e cioè prima che fossero trasferite le due stazioni di servizio? Come mai si porta oggi che non si può trasferire più niente?
Replica il Dott. Oscar Rubino per chiarire che l'ufficio ha predisposto il piano oggi, non perché oggi si sono concretizzati i trasferimenti di due stazioni di servizio, ma perché compatibilmente con le esigenze di servizio, i vari uffici si attivano a fare determinate cose, nel momento in cui l'Amministrazione Comunale, all'inizio dell'anno, decide gli obiettivi da raggiungere, in base alle risorse finanziarie e umane disponibili.
Il Consigliere Latrofa V.A. fa notare al Funzionario che la risposta su questo punto l'avrebbe voluta dall'Amministrazione in quanto attiene la sfera politica.
L'Assessore Sansonetti chiarisce che il regolamento in esame ha visto il coinvolgimento di altri uffici. Vi è alla base un lavoro preparatorio certosino; l'acquisizione di molti pareri; si sono tenute molte riunioni. Tra l'altro gli uffici non si sono occupati solo del regolamento per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, ma anche di tante altre cose. Nelle more di tutto ciò è avvenuto il trasferimento delle due stazioni di servizio. L'assessore conclude evidenziando che i tempi di lavorazione hanno fatto si che il regolamento fosse pronto circa un mese fa ed è stato portato all'attenzione del Consesso nel primo Consiglio utile.
Torna ad intervenire il Consigliere Latrofa V.A. il quale ribadisce che sull'argomento di cui trattasi il Consiglio è chiamato solo a prendere atto di un lavoro che altri hanno fatto, senza che ha la possibilità di incidere sulle scelte effettuate.
Chiede d'intervenire il Consigliere Dipierro, Capo Gruppo dei D.S., per far notare che su questo specifico argomento la 3° Commissione, presieduta dal Consigliere Latrofa V.A. si è dedicata abbondantemente. Ha letto l'argomento e ha letto il regolamento. Uno degli aspetti più importanti è quello delle zone omogenee su cui poter ubicare eventuali distributori di benzina. Su questo si può sicuramente intervenire. Il punto è: vogliamo modificare questa decisione? Se il Consigliere Latrofa V.A. ritiene che assieme alle zone previste nel regolamento ci possono essere altre zone su cui andare ad ubicare i distributori, può fare proposte e il Consiglio sarà libero di decidere se accettarle o non. Altra ipotesi di proposta sarebbe anche che le zone vadano ristrette ulteriormente. Ritengo che i ritardi nell'approvazione dei regolamenti sono, purtroppo, nelle pubbliche Amministrazioni, naturali. Vedi le deduzioni al P.R.G. che si portano in Consiglio con 4 mesi di ritardo e sulle quali si sta chiedendo, ancora oggi, di rinviare l'argomento.
Queste considerazioni mi portano a sostenere che se gli argomenti si vogliono approvare si discutono e si approfondiscono in Consiglio, che è la sede più idonea, si fanno proposte, modifiche ecc., salvo a vedere se sono accoglibili. Non si fa cosa utile, sicuramente, chiedendo il rinvio. Sono convinto invece che in Consiglio si viene già preparati e con conoscenza degli argomenti. Così come su questo, sul quale il Consigliere Latrofa deve darmene atto, che se ne è ampiamente discusso.
Il Consigliere Latrofa V.A. apprezza l'intervento del Consigliere Dipierro. Ricorda che in commissione l'argomento è stato possibile esaminarlo, pur se assente il funzionario proponente, grazie anche alla professionalità, dal punto di vista tecnico, del Consigliere Dipierro. Le domande poste in questa sede non erano tese a rinviare l'approvazione dell'argomento ma a far si che, per il futuro, su problematiche di questa rilevanza, ci sia confronto tra opposizione e maggioranza; perché si dia all'opposizione la possibilità di approfondire le tematiche non avendo concorso ad assegnare gli obiettivi e quindi, a differenza della maggioranza, non avendo piena conoscenza degli argomenti. Tuttavia, alla luce del lavoro svolto e delle risposte ricevute, il Consigliere, a nome del Gruppo F.I. dichiara che sull'argomento esprimerà voto favorevole.
Si augura, per il futuro, che il ruolo del Consigliere sia di maggiore coinvolgimento e che non stia solo a prendere atto o a rettificare il lavoro dei funzionari.

Chiusa la discussione.

PREMESSO che il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, recante la "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”, stabilisce:
 che l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione da rilasciarsi dal Comune in cui essa è esercitata;
 che l'autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività, rilasciata unitamente alla necessaria concessione edilizia ovvero permesso di costruire, è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità dell’impianto alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico emanate dalla Regione e dal Comune;
 che l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.

RILEVATO che il Comune, in attuazione del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e di ogni altra disposizione vigente in materia, dallo stesso richiamate e con esso collegate, esercita le funzioni amministrative in materia di:
 disciplina degli impianti di distribuzione carburanti;
 programmazione per la razionalizzazione degli impianti esistenti, mediante trasferimento degli stessi e individuazione delle nuove aree di localizzazione;
 determinazione delle modalità e dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.

CONSIDERATO che il Comune, nell’esercizio dell'attività autorizzatoria per la realizzazione della rete distributiva carburanti, persegue le seguenti finalità:
 miglioramento del servizio all'utente;
 economicità del sistema distributivo nel suo complesso, anche mediante riduzione del numero d'impianti;
 eliminazione degli impianti che, per la loro ubicazione, recano pregiudizio a beni d'interesse storico, artistico ed ambientale;
 favorire la decongestione e lo snellimento del traffico, mediante la chiusura degli impianti che costituiscono elemento di intralcio alla circolazione.

ACCERTATO che, in ossequio alla normativa statale e regionale, i Comuni devono disciplinare:
a) i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti, liquidi e gassosi, per uso autotrazione, sia ad uso pubblico che privato;
b) le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il Comune è tenuto a rilasciare l’autorizzazione per la realizzazione dell'impianto;
c) le norme nonché ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le modalità per la corretta presentazione dell'autocertificazione, di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, valevole anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
Per le motivazioni innanzi indicate e considerata la necessità di approvare le modalità, le condizioni nonché i criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti, si è delegato il Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa, circa la predisposizione sia del presente atto d’indirizzo, che è in capo all’Organo di governo dell’Ente, e sia della predisposizione dei necessari atti amministrativi e regolamentari, dando atto che la regolamentazione all’uopo predisposta è stata preceduta dalla relazione tecnica che di seguito si riporta:

IL FUNZIONARIO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che la riforma recata dalla legge 15 marzo 1997 n. 59, cosiddetta Bassanini 1, ha innescato tutta una serie di Decreti Legislativi che hanno riordinato la disciplina delle attività economiche e produttive, privilegiando la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all’obiettivo del contenimento dei prezzi e della efficienza della rete distributiva.

CHE tale dinamica amministrativa è stata maggiormente ampliata attraverso il sistema della “autorizzazione” all’esercizio dell’attività, in alternativa a quello previgente della “concessione”, ritenendo quest’ultima un endoprocedimento dell’autorizzazione unica per l’esercizio della dichiarata attività.

CHE con la liberalizzazione, innanzi citata, viene a modificarsi tutto l'apparato costituente il sistema amministrativo avente ad oggetto la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti anche e soprattutto con riferimento alle Autorità amministrative coinvolte e alle loro mutate competenze e/o attribuzioni.

CHE il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce ai Comuni tutte le competenze in materia di impianti di distribuzione carburanti ivi compresi quelli ad uso privato.

CHE nell’ambito della novella disposizione vanno anche rilevate le disposte semplificazioni volte a rendere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa più agile e complessivamente meno burocratico, fino al punto che è consentita la presentazione dell'autocertificazione e della perizia giurata in sostituzione dei precedenti richiesti pareri dell'Ufficio Tecnico di Finanza, dei Vigili dei Fuoco, dell'Ente proprietario della strada, della Commissione edilizia integrata per i beni ambientali, della Sovrintendenza per i beni architettonici e, ove prevista, della Commissione Provinciale Carburanti.

CHE il citato Decreto Legislativo prevede che la conversione delle vecchie concessioni in autorizzazioni sia automatica, purché sia preceduta da apposita comunicazione, da parte del titolare, indirizzata al Sindaco, alla Regione ed al competente Ufficio Tecnico di Finanza.

CHE il presupposto essenziale per l'applicazione delle nuove disposizioni è quello di adottare il provvedimento consiliare relativo all'individuazione dei requisiti e delle caratteristiche delle aree dove i nuovi impianti possono essere installati.

CHE l’atto deliberativo, rientrante nelle competenze del Consiglio Comunale, deve dettare, anche, le norme che attengono alle superfici edificabili e/o volumetriche per le strutture, gli edifici e gli stessi impianti e, pertanto, interviene direttamente sullo strumento urbanistico esistente, dando atto che, ove l’installazione risulta in difformità ai vigenti strumenti urbanistici, la relativa deliberazione comunale, ove adottata, costituisce adozione di variante edilizia.

CHE altro contenuto fondamentale del deliberato consiste nella previsione dello specifico contenuto dell'autocertificazione prevista dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 32/98, valevole anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

CHE il Regolamento comunale, pertanto, dovrà disciplinare le norme da applicare nelle aree ove sarà possibile l'insediamento di nuovi impianti sia all'interno che all'esterno del centro abitato, comprese le superfici edificabili, individuando:
 la superficie minima del lotto;
 le attività insediabili;
 la superficie edificabile (minima e massima);
 i vari tipi di fabbricati ammissibili;
 il raccordo tra la procedura per il rilascio della concessione edilizia ovvero permesso di costruire e il rilascio della autorizzazione per l'installazione e l’esercizio dell’attività;
 le norme tecniche attuative;
 le procedure di snellimento dell’attività amministrativa che, pur comprendente iter diversificati, perviene al rilascio della Autorizzazione Unica.

CHE la definitiva stesura del Regolamento Comunale che, sub “A”, è stato allegato agli atti della presente deliberazione, ha tenuto conto dell'inderogabile necessità di pervenire ad un modello strutturato della rete distributiva carburanti su questo territorio comunale che soddisfi le esigenze della domanda, favorendo l'integrazione territoriale degli impianti con gli insediamenti residenziali, le attività produttive e di servizio, nel rispetto delle normative concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, nonché in conformità alle disposizioni poste a tutela dei beni storici, artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione Puglia.
Per tutto quanto precede,

P R O P O N E
1. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato Regolamento sub “A”, contenente il “Piano di razionalizzazione della rete distributiva carburanti”.

2. DI SUBORDINARE l’entrata in vigore della nuova disciplina all’esecutività del presente provvedimento e conseguente affissione del Regolamento sub “A” all’Albo Pretorio e relativo deposito presso la Segreteria Comunale per un periodo di giorni dieci consecutivi, con obbligo di renderlo noto alla Cittadinanza con apposito Avviso da affiggere nei consueti luoghi pubblici.
Noicàttaro, addì 28 Novembre 2003
Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott. Oscar RUBINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore allo "Sviluppo Economico - Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.", Avv. Raffaele SANSONETTI;

RITENUTA meritevole di approvazione la “proposta tecnica”, dinanzi riportata, sottoscritta dal Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa comunale;

UDITI gli interventi;

RILEVATO che la regolamentazione all’uopo predisposta ha lo scopo di disciplinare, in modo compiuto, l’intera materia, assicurando, altresì ed ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la semplificazione della azione di questa Pubblica Amministrazione, in modo da ridurre i tempi di risposta per ogni singola procedura, nonché la trasparenza e la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti portatori di interessi legittimi.

VISTO il parere "Rinvia la discussione in Consiglio" della III Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta del 27/01/2004;

VISTO il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 8 settembre 1999 n. 346, recante: ”Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59”;

VISTA la Circolare esplicativa della Regione Puglia prot. 38/885/1999, recante: “D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell’art. 4, comma 4 lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 -“;

VISTA la Legge Regionale 20 aprile 1990, n. 13, modificata ed integrata con successiva Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 20, recante: “ Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la realizzazione della rete e per l’esercizio delle funzioni amministrative”;

VISTO l’intervento sostitutivo regionale, nel testo approvato con deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2000, n. 11, recante: “Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione (art. 2, comma 1 del D.Lgs.11 febbraio 1998, n. 32, modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 e dal D.L. 29 ottobre 1999, n. 383) “;

VISTA l’Informativa della Regione Puglia prot. 38/722 del 5 febbraio 2001, recante: “Rete distributiva carburanti”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno 27 gennaio 2000, n. 2/2000 U.A.R.A.L.;

VISTA la Legge 5 marzo 2001 n. 57 - Art. 19 - , recante. “Norme per l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”.

VISTO il “T.U.EE.LL.” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 42, comma 2, lett. a);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la regolarità della documentazione in atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “T.U.EE.LL.” approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa comunale;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente e pertanto non soggetto al visto di regolarità contabile che attesti, giusta art. 151, comma 4, del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa;

CON VOTI FAVOREVOLI 13 e astenuti 2 (Pignataro D. e Anelli D.) espressi in forma palese dai 15 Consiglieri presenti e votanti (esito accertato dal Presidente, confermato dagli scrutatori e riconosciuto dal Consiglio),

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato Regolamento sub “A” contenente il “Piano di razionalizzazione della rete distributiva carburanti”.

2. DI SUBORDINARE l’entrata in vigore della nuova disciplina all’esecutività del presente provvedimento e conseguente affissione del Regolamento sub “A” all’Albo Pretorio e relativo deposito presso la Segreteria Comunale per un periodo di giorni dieci consecutivi, con obbligo di renderlo noto alla Cittadinanza con apposito Avviso da affiggere nei consueti luoghi pubblici.

3. DI FARE OBBLIGO alla competente Struttura Operativa comunale di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento alla Regione Puglia, “Assessorato Industria Commercio Artigianato - Ufficio Carburanti”.

N.B. Scarica il testo ufficiale e gli allegati utilizzando la funzione "Up-Download Documenti" nella Sezione "News e Servizi"

Scritto da Dott. Oscar Rubino il 04.04.04 11:08
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