04.04.04

- VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 06/02/2004

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE I “CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER I PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI O PERIODICI”. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaquattro, addì sei del mese di febbraio alle ore 16.40, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale legalmente convocato in seduta ordinaria pubblica di 1^ convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor BOCCUZZI Felice il Consiglio Comunale.
...

Sono presenti gli Assessori Esterni : TORTELLI Tommaso, MADIO Angelo, SOZIO Giuseppe, SANSONETTI Raffaele.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Maria MANCINI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente pone in discussione il punto 3) all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore allo "Sviluppo Economico - Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.", Avv. Raffaele SANSONETTI che, dopo aver salutato l'Assemblea, riferisce sulla regolamentazione all'uopo predisposta.
La normativa recata dal Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, si propone di diffondere la stampa quotidiana e periodica attraverso ulteriori punti vendita.
La precedente legge 5 agosto 1981, n. 416 che ha avvicinato la vendita di giornali e riviste alla previgente disciplina del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, prevedeva l’approvazione, da parte dei Comuni, di appositi “Piani di razionalizzazione della rete di vendita di giornali e riviste”, valevoli ai fini dell’apertura di punti ottimali di vendita.
In adempimento di detta normativa, il previsto piano comunale, per l’apertura dei punti ottimali di vendita, è stato approvato da questa Pubblica Amministrazione con atto di Consiglio comunale n. 62 del 29 marzo 1989.
Valutati gli scarsi risultati, ottenuti con la disposta pianificazione comunale, in termini di diffusione della stampa quotidiana e periodica, il Governo, con l’approvazione della legge 13 aprile 1999, n. 108, ha dato l’avvio ad un “periodo di sperimentazione”, della durata di diciotto mesi, consistente nell’apertura, su semplice comunicazione, di “Punti Vendita non esclusivi”.
L’unico obbligo che la precitata “sperimentazione” imponeva era che l’attività la si doveva esercitare presso determinati esercizi già esistenti e segnatamente:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con un limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, con esclusione di altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 (Medie Strutture-Grandi Strutture-Centri Commerciali);

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120 (i prodotti editoriali su supporto informatico, comprese le pubblicazioni su internet, sono da considerarsi equiparati ai libri);

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Al termine del disciplinato “periodo di sperimentazione” ha fatto seguito il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, che ha riordinato il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica, consentendo la diffusione della stessa attraverso “Punti Vendita esclusivi” e “Punti Vendita non esclusivi” che sono soggetti ad autorizzazione comunale.
Dalla normativa innanzi citata e segnatamente articolo 6 del precitato Decreto, si evince che i nuovi piani comunali, da predisporsi in base agli indirizzi regionali - tra l’altro non ancora emanati, giusta Circolare della Regione Puglia n. 38/C/2056 del 28/7/2002 -, sono previsti soltanto per i “Punti Vendita esclusivi”, mentre per i “Punti Vendita non esclusivi”, per i quali i Comuni non devono attendere l’emanazione di indirizzi o direttive da parte della Regione, è necessario, da subito, disciplinare la materia, subordinando la stessa alle modalità, criteri ed indirizzi desumibili dall’articolo 2 del medesimo Decreto.
Per le motivazioni innanzi indicate e considerata la necessità di approvare le modalità, le condizioni nonché i criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la vendita di quotidiani o periodici in “Punti Vendita non esclusivi”, si è delegato il Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa, circa la predisposizione sia del presente atto d’indirizzo, che è in capo all’Organo di governo dell’Ente, e sia della predisposizione dei necessari atti amministrativi e regolamentari, dando atto che la regolamentazione all’uopo predisposta è stata preceduta dalla relazione tecnica che di seguito si riporta:

IL FUNZIONARIO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che ai fini di un riordino organico del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica, il governo decise di verificare la validità di nuove forme di vendita di giornali e periodici, con la convinzione che i risultati della “sperimentazione” avrebbero meglio orientato le future scelte del legislatore.

CHE a tal fine fu approvata la legge 13 aprile 1999, n. 108, con la quale furono stabiliti modi, tempi e modalità della “sperimentazione” - art. 1 -, i criteri di valutazione dei risultati - art. 2 -, il termine per l’emanazione, sempre da parte del governo, di un decreto legislativo di riordino, organico, del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica - art. 3 -, ed infine le disposizioni transitorie e finali, contenenti anche le abrogazioni - art. 4 -.

CHE detta “sperimentazione”, della durata di diciotto mesi ed estesa a tutto il territorio nazionale, aveva lo scopo di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita di giornali e periodici in esercizi diversi dalle tradizionali rivendite fisse.

CONSIDERATO che i partecipanti alla sperimentazione potevano porre in vendita entrambi i prodotti editoriali ovvero, volendolo, limitare la vendita ai quotidiani od ai periodici, fermo restando che avevano comunque l’obbligo di assicurare parità di trattamento alle diverse testate poste in vendita.

CHE, pertanto, gli esercenti che erano in possesso dei previsti requisiti e intendevano partecipare alla “sperimentazione” dovevano adempiere all’obbligo della comunicazione al Comune territorialmente competente, informandone, per conoscenza ed entro il 26 giugno 1999, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CHE in detta comunicazione doveva essere precisato, altresì, se si desiderava vendere solo quotidiani, oppure solo periodici, ovvero entrambi detti prodotti editoriali.

CHE Il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, doveva escludere dalla “sperimentazione” singoli esercizi, qualora avesse accertato delle violazioni ai criteri, modalità e requisiti disciplinati dalla precitata legge 13 aprile 1999, n. 108.

CHE successivamente ed entro il termine previsto dall’articolo 3 della legge 13.04.1999, n. 108, è stato emanato il Decreto Legislativo 24.04.2001, n. 170, di “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.

CHE il Decreto Legislativo in argomento fissa i principi, le direttive, le modalità nonché le condizioni per la vendita di quotidiani e periodici, individuando, altresì, i punti vendita “esclusivi” e “non esclusivi” che si differenziano fra loro per le seguenti caratteristiche:

a) sono "esclusivi" i punti vendita previsti nell’apposito piano comunale, nei quali si vendono obbligatoriamente sia i quotidiani che i periodici;

b) "non esclusivi" sono gli esercizi di vendita individuati espressamente dall’articolo 2, comma 3, del Decreto medesimo, i quali, in aggiunta ad altre merci, vendute in modo non occasionale e comunque prevalente, sono legittimati a vendere una delle due tipologie di prodotti editoriali, ossia solamente “quotidiani” ovvero “periodici”.

CHE, in questa sede, per mancanza di indirizzi regionali, si è dell'avviso di procedere alla definizione del nuovo “Piano di localizzazione dei Punti Vendita esclusivi” e, pertanto, si è provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, del Decreto Legislativo n. 170/01, a definire il sistema di vendita della stampa quotidiana o periodica presso i soli “Punti Vendita non esclusivi”, la cui disciplina nonché criteri per il rilascio della relativa autorizzazione è di esclusiva competenza comunale.

CHE per le motivazioni innanzi indicate e considerata l’esigenza di pervenire all’individuazione di alcuni parametri oggettivi nonchè alla suddivisione del territorio comunale in zone e aree funzionali omogenee, si è provveduto a valutare l'assetto del territorio, la densità di popolazione, il numero di famiglie, le caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona e quartiere e le condizioni di accesso alle stesse, la presenza di altri "Punti Vendita non esclusivi" in zona, nonché l’incremento, a seguito della sperimentazione, della rete di vendita di quotidiani e periodici negli ultimi due anni che, sulla scorta del sondaggio eseguito presso le rivendite autorizzate, non ha pregiudicato i profitti delle rete di vendita tradizionale.

CHE al fine di realizzare e quindi concretizzare l’invocata diffusione dei prodotti editoriali, che diversamente disponendo rimarrebbe solo sulla carta, è necessario creare una puntuale e capillare articolazione della rete territoriale, mediante punti ottimali di vendita non esclusivi che soddisfino, con immediatezza, le diverse esigenze del consumatore finale ed incrementi il numero dei lettori.

CHE per le ragioni innanzi indicate si è predisposto sia il Regolamento comunale, che sub “A” è stato depositato in atti, e sia la nuova zonizzazione del territorio comunale, allegata sub “C”, unitamente alla situazione, quale rete di vendita dei prodotti editoriali, esistente alla data del 31 Ottobre 2003, così come evidenziata nell’allegato sub “B”.

DATO ATTO che nelle riunioni del 3 e 18 Novembre c.a. ed al fine di acquisire un preliminare parere consultivo in detta materia si è provveduto a convocare, in apposita “Conferenza di Servizio”, le Organizzazioni di Categoria degli Editori, dei Distributori e dei Rivenditori e segnatamente: F.I.E.G., SI.NA.GI. - C.G.I.L. e A.NA.DIS., sottoponendo all’esame preventivo delle stesse il precitato Regolamento comunale che, previo esame di ciascun articolo, è stato licenziato con i pareri riportati nel verbale di riunione del 18 novembre 2003.

CONSIDERATO che la regolamentazione all’uopo predisposta ha lo scopo di disciplinare, in modo compiuto, l’intera materia, assicurando, altresì ed ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la semplificazione dell’azione di questa P.A., in modo da ridurre i tempi di risposta per ogni singola procedura, nonché la trasparenza e la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti portatori di interessi legittimi.

Tutto ciò premesso, P R O P O N E

1. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia l’allegato Regolamento sub “A”, contenente i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per i Punti Vendita non esclusivi di quotidiani o periodici”, e sia la nuova zonizzazione del territorio comunale allegata sub “C”, unitamente alla situazione, quale rete di vendita dei prodotti editoriali, esistente alla data del 31 Ottobre 2003, così come evidenziata nell’allegato sub “B”.

2. DI SUBORDINARE l’entrata in vigore della nuova disciplina all’esecutività del presente provvedimento e conseguente affissione del Regolamento sub “A” all’Albo Pretorio e relativo deposito presso la Segreteria Comunale per un periodo di giorni dieci consecutivi, con obbligo di renderlo noto alla Cittadinanza con apposito Avviso da affiggere nei consueti luoghi pubblici.

Noicàttaro, addì 28 Novembre 2003

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott. Oscar RUBINO

Chiede d'intervenire il Consigliere Latrofa V.A., Capo Gruppo di F.I., il quale alla luce di quanto evidenziato dall'Assessore, nella relazione, considerato il periodo di sperimentazione, che pare non sia stato proficuo, propone di liberalizzare, la vendita in tutti gli esercizi commerciali. Ciò anche per favorire la divulgazione della "così detta cultura".
Il Presidente prima di porre in votazione la proposta del Consigliere Latrofa V.A. ritiene che vada verificato la percorribilità sotto il profilo normativo. Ciò premesso, invita il Dott. Rubino Oscar, Funzionario proponente, a prendere la parola.
"Allora il provvedimento posto all’ordine del giorno, voleva semplicemente fare una carrellata di tutta la normativa statale già intervenuta in materia.
Con la legge 108 la famosa sperimentazione c’è stata già, quindi i 18 mesi di sperimentazione in cui il Governo ha valutato quale poteva essere l’effetto sulla rete distributiva di quotidiani e periodici lo ha già avuta. All’indomani della 108, quindi all’indomani della sperimentazione il Governo ha emesso un decreto legislativo, che è il 170. Col 170, sulla scorta delle risultanze della sperimentazione, ha deciso di fare il discorso di punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.
Che cosa è successo? Che per i punti vendita non esclusivi, la competenza è sola ed esclusiva del Comune il quale può decidere, quindi normare in materia, per quanto riguarda i punti vendita esclusivi la competenza è regionale. Allora visto che è venuto fuori il decreto legislativo 170, il comune di Noicattaro, probabilmente, a differenza di qualche altro comune ha anticipato i tempi. Visto che noi avevamo la competenza comunale, quindi ci potevamo organizzare già in attesa che la regione emanasse la sua normativa, in quanto competenza sua, abbiamo già definito quella che riguardava la nostra competenza, che era comunale. Quindi la nostra competenza comunale è normare i punti vendita non esclusivi, fermo restando alcuni paletti che il decreto legislativo 170 aveva posto. Che cosa aveva detto?
Cioè è possibile fare la vendita di quotidiani o periodici quindi sono alternativi l’uno dell’altro, solo in determinati esercizi che la legge già ha individuato tipo i tabaccai, tipo i bar, tipo le stazioni di servizio, tipo le grandi e medie strutture di vendita, determinando anche sia il tipo di merceologia che si doveva vendere in quel determinato negozio, sia in alcuni casi le superfici Faccio un esempio: ha determinato anche che era possibile vendere quotidiani o periodici. Torno a dire in cartolibrerie e via di seguito, purché avessero una superficie di metri quadri 120 Quindi questi paletti sono inderogabili in quanto posti dalla Stato. Noi dovevamo normare come fare a dare queste autorizzazioni.
Non vi evidenzio che in questa materia abbiamo avuto un grosso scontro a livello d’ufficio, anche con le associazioni di categoria le quali sono restie in questa materia. Quindi diciamo che tanto è vero che abbiamo avuto due riunioni con le organizzazioni di categoria sia degli editori che di coloro della distribuzione dei giornali in cui bene o male siamo riusciti a spuntare tutte quelle che erano le nostre posizioni di maggior favore nei confronti di una vendita libera come quella che proponeva il Consigliere Latrofa V.A..
Il comune di Noicattaro ha zonizzato il territorio comunale in cinque zone dopo di che, se vedete nel regolamento, ha definito le distanze che ci devono essere tra un punto vendita e l’altro.
E’ chiaro che tutto questo viene fuori da una serie di verifiche e considerazioni che sono state fatte quale poteva essere la popolazione, quale poteva essere la distanza dall’altro punto vendita e quindi siamo riusciti ad avere una tabella, che mi sembra abbastanza, liberista. Tanto è vero che anche per quanto riguarda la zona storica non abbiamo fatto mettere nessun vincolo perché, se non ricordo male, lì abbiamo anche utilizzato il parametro per quanto riguardava la distanza. Cioè a cento metri tu hai un’altra rivendita, mi sembra che veramente è uno a fianco all’altro come apertura. Ora detto questo, questa disciplina noi la dovremmo approvare e l’approviamo anche prima che la Regione emani la parte di sua competenza. Quindi stiamo disciplinando punti vendita non esclusivi di quotidiani o periodici. Inoltre la legge faceva salvi coloro che avevano partecipato alla sperimentazione. Cioè colui che alla data nei 18 mesi della legge 108, aveva mandato comunicazioni al comune che voleva partecipare alla sperimentazione la dove la stessa, fosse stata realmente effettuata come vendita. Loro oggi hanno diritto ad avere l’autorizzazione d’ufficio d’accordo. Quindi si definiscono quelli che hanno prodotto richiesta dopo di che si libera la possibilità di concedere altre autorizzazioni per punti vendita non esclusivi, che, in questo caso però, a differenza di quelli che potevano vendere entrambi i prodotti editoriali, potranno vendere un solo prodotto editoriale.
Allora nel momento in cui questo regolamento sarà approvato, noi saremo in grado di dare, a coloro che vogliono vendere i giornali o periodici nell’ambito di altre attività previste dal decreto, la possibilità di poter aprire, fermo restando che andremo a verificare le distanze che abbiamo previsto e i requisiti necessari".
Il Consigliere Latrofa V.A. si complimenta con il Funzionario, Dott. Rubino, e gli dà atto per la chiarezza dell'esposizione. Tale chiarezza consente al Consigliere che deve approvare o non l'argomento, di poter esprimere il proprio voto con consapevolezza. Ciò premesso, a nome del proprio gruppo, dichiara che esprimerà voto favorevole.
Il Consigliere Anelli D., Capo Gruppo Misto, concorda con quanto esplicitato dal collega Latrofa V.A. e formula apprezzamenti e complimenti al Funzionario Dott. Rubino. Preannuncia che esprimerà sull'argomento, voto favorevole.
Si allontana il Consigliere Pignataro D.. Presenti 14.
Il Presidente, interpretando il pensiero di tutti i Consiglieri ringrazia il Dott. Rubino per il lavoro svolto.
Chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore allo "Sviluppo Economico - Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.", Avv. Raffaele SANSONETTI;

RITENUTA meritevole di approvazione la “proposta tecnica”, dinanzi riportata, sottoscritta dal Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della comptetente Struttura Operativa comunale;

UDITI gli interventi;

VISTO il parere "Riserva di discutere l'argomento in Consiglio Comunale" della
III Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta del 27/01/2004;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la legge 13 aprile 1999, n. 108;

VISTO il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170;

VISTA la Circolare n. 3538/C/516192 del 28.12.2001 del Ministero delle Attività Produttive;

VISTA la Circolare n. 38/C/2956 del 23.07.2002 della Regione Puglia/Settore Commercio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l’atto di Consiglio comunale del 29 marzo 1989, n. 62;

VISTO l’atto di Giunta comunale del 27 giugno 2001, n. 118;

VISTO il “T.U.EE.LL.”, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 42, comma 2, lettera a);

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la regolarità della documentazione in atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dott. Oscar RUBINO, quale Funzionario Responsabile della competente Struttura Operativa comunale;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente e pertanto non soggetto a visto di regolarità contabile che attesti, giusta art. 151, comma 4, del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa;

AD UNANIMITA' di consensi espressi in forma palese dai 14 Consiglieri presenti e votanti (esito accertato dal Presidente, confermato dagli scrutatori e riconosciuto dal Consiglio),

D E L I B E R A
1. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia l’allegato Regolamento sub “A”, contenente i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per i Punti Vendita non esclusivi di quotidiani o periodici”, e sia la nuova zonizzazione del territorio comunale allegata sub “C”, unitamente alla situazione, quale rete di vendita dei prodotti editoriali, esistente alla data del 31 Ottobre 2003, così come evidenziata nell’allegato sub “B”.

2. DI SUBORDINARE l’entrata in vigore della nuova disciplina all’esecutività del presente provvedimento e conseguente affissione del Regolamento sub “A” all’Albo Pretorio e relativo deposito presso la Segreteria Comunale per un periodo di giorni dieci consecutivi, con obbligo di renderlo noto alla Cittadinanza con apposito Avviso da affiggere nei consueti luoghi pubblici.

3. DI INFORMARE, per il tramite della competente Struttura Operativa comunale, i titolari di esercizi commerciali che esercitano in modo non occasionale e comunque prevalente una della attività espressamente elencate all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 170/2001 e che hanno inoltrato la comunicazione per partecipare alla “sperimentazione”, prevista dall’art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, del “diritto” ad acquisire, qualora siano in grado di dimostrare l'avvenuta vendita a titolo di sperimentazione, la disciplinata autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di legge e la non intervenuta esclusione, nei successivi sessanta giorni, da parte del Comune.

4. DI FARE OBBLIGO alla competente Struttura Operativa comunale di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento sia alla Regione Puglia - Settore Commercio e sia ai Rappresentanti delle Organizzazioni di Categoria degli Editori, dei Distributori e dei Rivenditori e segnatamente: F.I.E.G., SI.NA.GI. - C.G.I.L. e A.NA.DI.S..
A conclusione dell'argomento entra il Consigliere Pignataro D.. Presenti 15.

N.B. Scarica il testo ufficiale e gli allegati utilizzando la funzione "Up-Download Documenti" nella Sezione "News e Servizi"

Scritto da Dott. Oscar Rubino il 04.04.04 11:16
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